Art. 4.
(Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori con dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia le iniziative promosse nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 2.